PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

          a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa vigente dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

          b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale nei settori a maggiore redditività economica identificati nella stessa delibera;

          c) le agevolazioni devono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino ingiustificate duplicazioni di interventi, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande e il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

 

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          d) gli istituti bancari che curano l'istruttoria delle pratiche di finanziamento assumono l'onere di un controllo circa la validità tecnico-economica e finanziaria del programma nonché circa l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, con imputazione di responsabilità patrimoniale diretta per l'importo erogato qualora l'iniziativa finanziata non giunga a compimento per circostanze conosciute o conoscibili al tempo dell'istruttoria stessa;

          e) l'amministrazione erogante provvede con unico atto di concessione all'erogazione del finanziamento curando il controllo circa la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni di istruttoria svolte dalla banca incaricata dell'istruttoria;

          f) gli stanziamenti individuati per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione non possono essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo».

Art. 2.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare, con propri decreti, i regolamenti di attuazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.